Un’età compresa tra i 10 e i 16 anni, un’immagine di bravi studenti, una competenza informatica superiore alla media, incapacità a valutare la gravità delle azioni compiute on-line: questo l’identikit del cyber bullo, che usa internet per realizzare quello che magari non riesce a vendicare nella vita reale, quello che non ha il coraggio di fare nel cortile della scuola.
Si conoscono tra i banchi di scuola o nella palestra del pomeriggio. Tramite il click del mouse, si sostituiscono ai compagni di classe più timidi sui social network, a nome di altri diffondono immagini e informazioni riservate tramite mms sui telefonini, raccontano particolari personali o dichiarano disponibilità sessuali a nome delle compagne: questi i comportamenti devianti più spesso arrivati all’attenzione degli agenti della Polizia delle Comunicazioni.
Quando dopo una denuncia intervengono gli agenti per fermare azioni di bullismo spesso si hanno delle reazioni di stupore di vergogna e lacrime da parte dei cyberbulli più giovani che ovviamente non si sono resi conto di quanto fosse stato feroce il loro modo di prendere in giro qualcuno.
Il quadro cambia notevolmente con l’avanzare dell’età dei cyber bulli, i comportamenti diventano più articolati, più vessatori, più simili ai maltrattamenti ripetuti, agli insulti davanti agli amici tipici del bullismo “reale”.
Numerosi i casi negli ultimi anni, ma nulla vieta di ritenere che i giovani tengano sotto silenzio molte delle prepotenze on-line perché non sanno che esistono leggi per tutelarli e perché in fondo la sofferenza di “leggersi” insultato sul web è motivo di vergogna, è testimonianza di debolezza che non si vuole confessare, nemmeno alla Polizia.
La Legge 29 maggio 2017 nr. 71 – “Disposizioni a tutela dei
minori per la prevenzione ed il contrasto al fenomeno del
cyberbullismo”, –
(http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/06/03/17G00085/sg) –
entrata in vigore il 18 giugno 2017, ha introdotto nuove forme di tutela
degli adolescenti colpiti da tale fenomeno. In particolare la Legge
prevede, tra le maggiori novità:
INFORMATIVA ALLE FAMIGLIE: salvo che il fatto costituisca
reato, il dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di
cyberbullismo ne informa tempestivamente i soggetti esercenti la
responsabilita’ genitoriale ovvero i tutori dei minori coinvolti e
attiva adeguate azioni di carattere educativo.
AMMONIMENTO: fino a quando non è presentata querela per
taluno dei reati cui agli artt. 594 (Ingiuria), 595 (Diffamazione) e 612
(Minaccia) del Codice Penale e all’art. 167 del Codice per la
protezione dei dati personali, di cui al Decreto Legislativo 30 giugno
2003, n. 196, commessi, mediante la rete internet, da minorenni di eta’
superiore agli anni quattordici nei confronti di altro minorenne, e’
applicabile la procedura di ammonimento di cui all’articolo 8, commi 1 e
2, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38. A tal fine il questore
convoca il minore, insieme ad almeno un genitore o ad altra persona
esercente la responsabilità genitoriale; gli effetti dell’ammonimento
cessano al compimento della maggiore età.
OSCURAMENTO: il minore che abbia compiuto almeno 14 anni e
i genitori o esercenti la responsabilità sul minore, possono inoltrare
al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social
media un’istanza per l’oscuramento, la rimozione o il blocco di
qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete internet.
Se non si provvede entro 48 ore, l’interessato può rivolgersi al Garante
della Privacy che interviene direttamente entro le successive 48 ore.
Articolo tratto da https://www.commissariatodips.it/