BULLISMO SU WHATSAPP, LA PROCURA INDAGA

BULLISMO SU WHATSAPP, LA PROCURA INDAGA

Un gruppo sulla popolare chat creato da sette studenti delle medie contro una compagna di classe disabile, ha sbigottito l’opinione pubblica sul fenomeno. Ecco cosa prevede la legge.

La cronaca recente ha riportato l’attenzione pubblica sulla vicenda di una ragazzina presa di mira dai compagni di una scuola media piacentina. (Leggi qui l’articolo di Piacenza24)
La Polizia locale, allertata dalla madre della ragazza sta indagando su questa grave vicenda in cui la vittima ha sviluppato anche sintomi fisici in seguito alla somatizzazione delle gravi offese subite nella chat di gruppo intitolata “Noi ti odiamo”, in cui lei stessa era stata inserita per essere poi bersaglio di pesanti e ripetuti insulti.
Gli atti dell’inchiesta sono stati trasmessi al Tribunale dei minori di Bologna dove la Procura ha indagato gli autori del fatto per violenza privata continuata, minacce e diffamazione, anche se la loro posizione è destinata a essere archiviata in considerazione della giovane età.
In merito all’età degli autori di un reato, va segnalato, comunque, che, nei casi di particolare gravità, l’art. 224 c.p. prevede che

” Qualora il fatto commesso da un minore degli anni quattordici sia preveduto dalla legge come delitto, ed egli sia pericoloso, il giudice, tenuto specialmente conto della gravità del fatto e delle condizioni morali della famiglia in cui il minore è vissuto, ordina che questi sia ricoverato nel riformatorio giudiziario o posto in libertà vigilata […]”

Ugualmente risulta possibile agire in sede civile nei confronti degli esercenti la potestà genitoriale sugli autori del reato posto che, ai sensi dell’art. 2048 c.c.

“Il padre e la madre, o il tutore sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi […]”

In riferimento al caso specifico di diffamazione commessa mediante insulti su un gruppo Whathapp si richiama una recente sentenza della Suprema Corte di Cassazione, sez. V pen. n. 7904 del 20 febbraio 2019 contenente due importanti precisazioni:
la prima concerne l’irrilevanza del fatto che tra i membri del gruppo sia inserita anche la persona nei cui confronti vengono formulate le espressioni offensive posto che, sebbene il mezzo utilizzato consenta, in astratto, anche alla “vittima” di percepire direttamente l’offesa, il fatto che il messaggio sia diretto ad una cerchia più ampia di fruitori – i quali peraltro potrebbero venirne a conoscenza in tempi diversi – fa sì che l’addebito lesivo si collochi in una dimensione ben più ampia rispetto a quella interpersonale tra offensore e offeso: di qui l’offesa alla reputazione della persona ricompresa nella cerchia dei destinatari del messaggio.
la seconda riguarda il valore probatorio attribuito alla stampa dei messaggi di contenuto offensivo, estrapolata dal “display” di un telefono cellulare nella disponibilità della persona offesa, certamente utilizzabile alla stregua di prova documentale, ai sensi dell’art. 234 c.p.p. che consente

“l’acquisizione di scritti e documenti che rappresentano fatti, persone o cose mediante la fotografia, la cinematografia o qualsiasi altro mezzo” della quale non è disconosciuta la genuinità”.

Stefania Giribaldi

Avvocato Penalista e Cassazionista. Laurea Magistrale conseguita presso Università degli Studi di Pavia. Grazie alle sue spiccate competenze relazionali e alle capacità negoziali, si specializza nel settore del diritto civile e penale in materia di diffamazione a mezzo stampa e social network.

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