Quando si condivide sulla propria bacheca un post offensivo altrui è pacifica per la Giurisprudenza la configurazione del reato di Diffamazione Aggravata ex Art. 595, comma 3, C.P. in quanto il gesto compiuto, è sicuramente cosciente e volontario volto inoltre ad aumentare
la visibilità del post offensivo mediante la sua visualizzazione da parte di tutti i nostri contatti.
I COMMENTI
Fa invece ancora discutere il caso in cui un utente abbia pubblicato un commento intervenendo in una discussione su un post altrui dove siano presenti messaggi di altri utenti dal contenuto offensivo.
In questi casi occorre investigare sulla forma del messaggio postato dall’utente nonchè sull’esposizione del commento.
Secondo la Cassazione infatti chi abbia inserito su Facebook un messaggio privo di intrinseca portata offensiva non può rispondere del reato di diffamazione per il solo fatto che tale messaggio sia stato pubblicato nel contesto di una discussione durante la quale altri partecipanti abbiano in precedenza inviato messaggi contenenti espressioni offensive.
Dunque, se l’utente Facebook, pur dimostrando con il proprio commento di
condividere la critica iniziata da altri, partecipi al treat di discussione che ne è scaturito,ma non ha condiviso le forme espressive illecite attraverso cui gli altri soggetti l’abbiano promossa, non può essere condannato (Cass. sent. n. 3981/2015). Non può avere rilevanza penale la condotta di chi abbia inteso sì condividere una critica nei confronti della persona offesa, ma nel farlo sia rimasto entro i limiti ben definiti dell’esercizio del proprio diritto di manifestazione del pensiero, senza eccedervi in alcun modo ed esercitando invece tale suo diritto nei limiti della continenza richiesta dall’ordinamento, quindi senza ricorrere alle espressioni offensive utilizzate da altri, nè dimostrando di volerle amplificare attraverso il proprio comportamento (Cassazione penale, sez. V, sentenza 29/01/2016 n° 3981)
Il reato, invece, sussiste – ad ogni effetto di Legge – anche nei confronti di colui che si limita ad aggiungere al post originale un successivo
COMMENTO AVENTE LA MEDESIMA PORTATA OFFENSIVA.
La condotta di postare un commento sulla bacheca Facebook, per la idoneità del mezzo utilizzato, realizza – infatti – la pubblicizzazione e la diffusione del commento stesso, nonché la sua circolazione tra un gruppo di persone, comunque, apprezzabile per composizione numerica (cfr.Trib. di Campobasso, Sez. pen., sent. n. 396/2017).
Ne consegue che anche la reputazione di una persona che per taluni aspetti sia stata già compromessa, può divenire oggetto di ulteriori illecite lesioni giacché gli elementi diffamatori aggiunti ben possono comportare una maggiore diminuzione (ovvero maggiore lesione) della reputazione della persona offesa nella considerazione dei consociati (cfr. Trib. di
Campobasso, Sez. pen., sent. n. 396/2017; Cass. Sez.V, 47452 del 7 dicembre 2004).
8 pensieri su “QUANDO CONDIVIDERE DIVENTA REATO”
ArturoPubblicato in data8:35 am - Ago 9, 2020
Buongiorno, Vorrei un’informazione se possibile. Su una pagina Facebook che seguo dove la gente chiede consigli agli avvocati Una ragazza chiede fino a che età il padre ha l’obbligo di pagare il mantenimento.
Io ho fatto uno screenshot nella sua immagine del profilo Facebook dove scrivere che lei non ha bisogno di nessuno e l’ho incollata sui commenti dello stesso commentando “però ha bisogno dei soldi del padre”.
posso essere denunciato per qualche cosa?
Marina ManfrediPubblicato in data11:56 am - Ago 12, 2020
Direi che il commento espresso in se’ non ha carattere diffamatorio lo potrebbe avere l’azione di aver utilizzato e pubblicato senza approvazione l’immagine di un’altra persona Accompagnandola ad un commento Sarcastico considerato anche il contesto della pagina dedicata a pareri legali
BPubblicato in data6:07 pm - Ago 16, 2020
Salve, nel caso in cui si condivida come commento sotto un post uno screen di un giornale (l’articolo chiaramente non scritto da me) che riporta la notizia di una condanna di un personaggio pubblico è diffamazione? Si puó essere denunciato?
AntoPubblicato in data1:46 pm - Ott 20, 2020
Se qualcuno posta un commento offensivo di massa, io posso postarlo su Instagram senza scrivere offese ma facendolo vedere ai diretti interessati? Oppure vado contro la legge?
MarcoPubblicato in data10:22 pm - Dic 3, 2020
Salve, ho condiviso l’articolo di un giornale che criticava aspramente un individuo. Nel condividerlo sulla pagina di un gruppo ho rettificato che la persona non era barista (come erroneamente citava l’articolo) ma era spazzino (come realmente è). Assieme a me tantissimi altri hanno condivido l’articolo. Il mio comportamento costituisce reato? (Non ho fatto altro commento sul resto del contenuto).
VincenzoPubblicato in data9:29 am - Feb 26, 2021
in questi giorni circolare notizia (edizione odierna del quotidiano IL MATTINO) che durante un esame on line professore e studente hanno avuto un accesso diverbio, altro studente che partecipava alla sessione on line ha filmato tale discussione poi inoltrato all’insaputa di tutti i protagonisti del diverbio tale filmato a vari contatti che a sua volta tramite chat lo hanno diffuso ad altri rendendo pubblico ai più tale video. Cosa rischia autore del video e chi poi a cascata ha inoltrato a sua volta il video?
marina manfrediPubblicato in data10:42 am - Mar 4, 2021
Buongiorno, in questo caso la condivisione non è reato per due motivi: il primo è che il contenuto dell’articolo di per sé non è diffamatorio, il secondo è che trattandosi di un articolo di giornale esiste il diritto di cronaca che costituisce un’esimente e una scriminante. Non essendo dunque la condotta principale di per se stessa un reato non lo è nemmeno la condizione.
Crescenzo CardonePubblicato in data4:50 pm - Lug 31, 2021
Salve chiedo informazione E reato condividere una diretta su un’altra pagina?