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TOUR NELLE SCUOLE PER UN WEB SICURO

Si è concluso il “progetto scuole” che ha visto impegnato il team di Diffamazioneonline per circa un mese. Una serie di incontri tenuti con gli studenti delle scuole superiori sul tema dei pericoli che il web può riservare ai naviganti.

Il team di diffamazioneonline è salito in cattedra a spiegare a circa 400 studenti, quali sono i pericoli del web e i rischi di attività che possono portare ad una denuncia o a fenomeni dei nostri giorni come sextortion, adescamento online e revenge porn.
In una serie di incontri tenutisi presso gli istituti di Brescia Andrea Mantegna (Alberghiero) e Astolfo Lunardi (tecnico ad indirizzi commerciali), gli avvocati Stefania Giribaldi (del Foro di Cremona) Lara La Piscopia (Del Foro di Milano), e Marina Manfredi (del Foro di Brescia) hanno esaminato i risultati di un breve test a cui gli studenti hanno risposto attraverso una piattaforma web che pubblichiamo qui di seguito.

Dai risultati dei test e dai successivi incontri, si evince quanta poca informazione ancora ci sia tra i giovani sul tema e quanti rischi corrano i ragazzi inconsapevolmente  ogni giorno sul web. Questo test mette anche in evidenza quanto gli adolescenti siano esposti a commettere o subire reati di cui poi pagano spesso conseguenze pesanti.
Gli incontri hanno avuto una scaletta studiata appositamente per attirare l’attenzione dei ragazzi. Il videoclip della canzone Vorrei ma non posto di J-AX e Fedez che è ormai datato per la velocità con cui sui social passano le mode, ma ancora attualissimo per i contenuti, ha aperto gli incontri. Di questo brano l’Avvocato Marina Manfredi ha “spezzettato” ogni frase commentando con i ragazzi i passaggi salienti ed il messaggio che i due artisti hanno voluto lanciare ai giovani oltre al discorso musicale.
Attraverso questo e a racconti di vita d’attualità, si è cercato di rendere i ragazzi consapevoli e che solo attraverso la conoscenza delle regole si possono fare delle scelte, infatti solo sapendo i significati delle parole queste possono essere usate nel modo corretto: non solo per condividere ma soprattutto per vivere la vita.
Di seguito l’Avvocato Stefania Giribaldi ha illustrato come agire nell’immediatezza indicando in termini pratici quali sono le prime azioni da mettere in atto per conservare le prove della diffamazione utili poi in caso di denuncia. Istruzioni pratiche e una sorta di vademecum da applicare nell’immediatezza del fatti. Infine l’Avvocato Lara La Piscopia ha riportato tragici esempi di come il web possa rovinare la vita. Le storie di Tiziana Cantone e Michela De Riu, morte suicide a seguito di riprese e pubblicazioni hard a loro insaputa, hanno dato il via ad un interessante ed aperto confronto tra professionisti e studenti.

Visto il successo ottenuto dall’iniziativa, il team di diffamazioneonline, ringraziando studenti, dirigenti e docenti degli Istituti Andrea Mantegna e Astolfo Lunardi di Brescia, si prepara già per una nuova serie di incontri in vista del prossimo anno scolastico ed è al vaglio anche la possibilità di effettuare incontri con i genitori e i docenti che si sono mostrati interessati all’iniziativa.

Marina Manfredi

L’INGIURIA SUL WEB DOPO LA DEPENALIZZAZIONE

Con il D.Lgs. nn. 6 e 7 del 15/1/2016 il reato di ingiuria è stato depenalizzato. Vediamo come è cambiata la normativa, come difendersi e altri aspetti importanti su questo ormai ex reato

Molti esperti di diritto sostengono che, a seguito della depenalizzazione del reato di ingiuria sia più difficile dimostrare la colpevolezza attraverso prove certe e tangibili.
In un processo penale, infatti, la sentenza può essere emanata solamente sulla base delle dichiarazioni della vittima, mentre in quello civile è necessaria la testimonianza di terzi per confermare un illecito.
Risulta ovvio, però, che non sempre le persone sono disposte a partecipare a un processo in Tribunale. Inoltre, il testimone deve avere assistito in prima persona all’ingiuria.

Uno dei metodi più efficaci per dimostrare i fatti è registrare di nascosto la discussione attraverso una specifica app sullo smartphone, ma anche in questo caso è improbabile poter prevedere il momento esatto in cui un interlocutore possa offendere l’onore e la reputazione di un altro soggetto, per potere attivare la registrazione.
Se l’ingiuria avviene tramite i social network, ad esempio Facebook, è più facile potere avere delle prove a disposizione, ad esempio la stampa dello schermo, detta screenshot, in alcuni casi può essere considerata una prova attendibile, se non viene contestata dalla controparte per essere una riproduzione meccanica facilmente alterabile.
In questo caso i testimoni potrebbero dichiarare di avere letto il post con il messaggio incriminato, prima che venisse cancellato dall’autore.

Risarcimento del danno da ingiuria

Abbiamo detto che, a partire dal 2016 è molto più difficile dimostrare di avere subito una ingiuria. Il reato, infatti, è stato depenalizzato, ed ora non è più possibile procedere a livello penale.
La vittima, quindi, può denunciare l’accaduto in un giudizio civile di fronte a un Giudice di Pace o in Tribunale se il fatto è più grave, per ottenere il risarcimento dei danni.
La questione più importante, come abbiamo sottolineato nel paragrafo precedente, riguarda le prove da portare in giudizio per supportare i fatti. Senza documentazioni o testimonianze è impossibile procedere.
Dopo avere recuperato le prove, la vittima anticipa le spese per l’avvocato e per la causa ordinaria, considerando che la durata di un processo civile può essere anche molto lunga. Un individuo in difficoltà economica può avvalersi del gratuito patrocinio.
Tuttavia, per le cause con importo inferiore a 50.000, prima del giudizio vero e proprio, l’avvocato deve procedere alla cosiddetta negoziazione assistita con la controparte. Attraverso una comunicazione scritta, il legale, cerca infatti di trovare un accordo, per tentare di ovviare alla causa in tribunale, visti i tempi molto lunghi della giustizia italiana. 
Va sottolineato anche che, l’illecito di ingiuria si prescrive in 5 anni, quindi la vittima può agire solo entro tale limite temporale, per potere ottenere un risarcimento danni.

Come può difendersi la vittima?

Prima di essere depenalizzato il reato di ingiuria prevedeva una pena alla reclusione fino a 6 mesi o una sanzione pecuniaria fino a 516 euro. Nella realtà dei fatti ciò accadeva di rado, in quanto molti procedimenti finivano quasi sempre in prescrizione, e per i fatti più lievi il caso veniva archiviato senza applicare alcuna pena.
Quindi possiamo dire che, anche prima della depenalizzazione stabilita dalla legge del 2016 il colpevole non veniva punito. 
La vittima aveva comunque la possibilità di citare in giudizio civile il soggetto per chiedere un risarcimento del danno.
A seguito dei cambiamenti normativi del 2016, le cose sono cambiate parecchio. Ora è prevista solo una sanzione civile, cioè una multa che varia da 100 a 8.000 euro. Se si tratta di un’ingiuria aggravata, cioè, commesso in presenza di più persone, la sanzione pecuniaria è superiore, tra 200 e 12.000 euro.

Ma come deve agire la vittima?

A seguito delle novità introdotte negli ultimi anni una persona che ha subito un’ingiuria non deve più fare una querela presso i carabinieri, ma deve intentare una causa civile per ottenere il risarcimento danni.
Se la somma richiesta è inferiore a 5000 euro la questione sarà discussa davanti al Giudice di Pace, in caso contrario la competenza sarà del Tribunale.

Le tempistiche per una causa civile possono essere anche molto lunghe, a seconda del carico di lavoro dei difensori e del magistrato e del numero di testimoni, in ogni caso solitamente non è mai inferiore ai 3 anni.

Il Giudice può condannare il colpevole al pagamento:

  • dei danni provocati alla vittima
  • delle spese processuali
  • di una sanzione civile alla Cassa Ammende dello Stato

Se la persona offesa decide di non agire in Tribunale, limitandosi a scrivere una lettera di diffida, non verrà applicata alcuna sanzione civile e il responsabile resterà impunito, non essendo un illecito perseguibile d’ufficio.

Differenze tra ingiuria, diffamazione e calunnia 

Per completare l’analisi in merito al significato di ingiuria nella giurisprudenza italiana, è utile chiarire quali sono le differenze tra la diffamazione e la calunnia, per alcuni versi simili, ma in realtà con peculiarità molto diverse tra loro. Molto spesso, infatti, i reati vengono confusi tra loro, e i termini stessi vengono usati quasi come sinonimi.
Abbiamo detto che si tratta di ingiuria quando viene leso l’onore e il decoro di una persona che è presente nel momento in cui vengono pronunciate le parole e le frasi offensive. Se la vittima non è presente, però, l’illecito è diverso e si tratta di diffamazione, cioè di una lesione alla reputazione altrui, fatta comunicando con terzi mentre il diretto interessato non è presente. Si verifica una calunnia, invece, quando una persona viene accusata ingiustamente di fronte a una pubblica autorità, in riferimento a fatti non veri.

Marina Manfredi

MESSAGGI DIFFAMATORI SU FACEBOOK PER MICHELA MURGIA

Il web di nuovo strumento di violenza verbale e psicologica. La scrittrice riceve pesanti parole diffamatorie attraverso il più popolare social network da un gruppo che la minaccia di stupro.

E’ di queste ore la notizia che sta rimbalzando su tutti i media che riguarda gli insulti rivolti alla scrittrice sarda Michela Murgia tramite Facebook in seguito ad un intervento che quest’ultima aveva  fatto a Bologna domenica scorsa durante un dibattito per la Repubblica delle Idee.

A bersagliare la Murgia è un gruppo di Facebook che si chiama “Gruppo uniti a Salvini” e che è già stato segnalato alle autorità postali.

Lei per niente intimorita ha reagito con un suo post personale allegando gli screenshot dei messaggi:

C’è un gruppo “C’è un gruppo dei sostenitori della Lega che si chiama UNITI A SALVINI. Gli iscritti sono 13.595. Qualcuno di loro ci ha postato un articolo che sintetizza il mio intervento a Bologna in piazza Maggiore per la Repubblica delle Idee. Queste sono le reazioni, che si susseguono incontrastate da ore in assenza totale di moderatore.
Non sono una persona insicura né fragile. Che questa gente mi auguri la morte, lo stupro o mi insulti mi importa poco a titolo individuale. Davanti a questa violenza faccio le sole cose sensate: segnalare il gruppo a FB (cosa che vi invito a fare a vostra volta) e denunciare le persone che hanno scritto le cose penalmente rilevanti”.
Ogni giorno un nuovo caso porta a galla un fenomeno strisciante e sommerso fatto di minacce non troppo velate e tanto sessismo.
Tutto questo è diffamazione!


A questo punto la scrittrice non ha esitato a rivolgersi al leader della Lega chiedendogli perché mai le pagine a sostegno del suo partito possano arrivare a tollerare questo linguaggio orrendo che finisce non solo di avere uno scopo intimidatorio, ma offre l’esempio, rischiando di indurre altri a fare altrettanto, sdoganando un linguaggio triviale, minaccioso, osceno che sfocia in una specie di orrenda catena di sant’antonio.

Ed ancora la Murgia scrive in un post su facebook:

“Lasciare questa sequela di commenti in un gruppo aperto dedicato a Salvini – commenta la Murgia – manifesta l’intenzione di punirne una per educarne cento». Il dissenso politico non può essere punito con l’odio, fino alle minacce. La sequenza delle offese è impressionante. «Ha due guanciotte giuste da riempire di schiaffoni», «Da un nero ti devi trafiggere», «questa vuole i migranti per altri motivi personali». «fatti curare deficiente, spero che tutto ciò ti si ritorcerà contro». Sembri un cesso plastificato»
“Segnalare i comportamenti violenti non è inutile. Il contenuto dove comparivano i commenti in cui mi si augurava lo stupro è stato rimosso da FB e il gruppo di salviniani non è più un gruppo aperto: per leggere i loro post adesso occorre iscriversi. Voglio ringraziare le moltissime persone che hanno fatto la segnalazione e che in queste ore mi hanno manifestato solidarietà e vicinanza a vario titolo. E’ questo che occorre fare: agire uniti e vicini, riconoscendoci nei principi democratici che garantiscono la libertà di tutti e tutte. Prima di arrivare agli avvocati c’è il deterrente del giudizio sociale, che va esercitato ora più che mai. La linea del “sii superiore e lascia perdere gli ottusi e i violenti” ha ottenuto il solo risultato di far arrivare gli ottusi e i violenti al governo. Non molliamo!
Ora l’unica strada percorribile per fermare questa catena di violenze è quella giudiziaria in sede penale e civile.

Di seguito gli screenshot:
1) Il post di Michela Murgia sul suo profilo QUI lo puoi leggere tutto
2) I commenti diffamattori
3) La risposta di Fb sulla vicenda

Marina Manfredi

IL DIRITTO ALL’OBLIO SUL WEB

Un argomento che suscita sempre maggiore interesse, ma al momento non esiste una legge che lo regolamenti ma solo sentenze su casi specifici. Il diritto all’oblio si trova ancora senza normative, ma solo con un diritto di deindicizzazione

Nell’era digitale, ciascun utente della rete può facilmente pubblicare notizie, foto, video, audio e, in generale, contenuti digitali che si riferiscono sia all’utente stesso che a terzi soggetti.

Può capitare che tali contenuti vengano successivamente ritenuti pregiudizievoli per la reputazione del diretto interessato, oltre che lesivi della sua privacy.
A titolo esemplificativo, qualcuno (generalmente un giornale online) può
aver pubblicato su un sito internet un articolo nel quale si riferisce di una condanna penale comminata ad una persona, ovvero di una condanna civile di risarcimento danni, o un pignoramento iniziato nei confronti
di qualche soggetto.

Inoltre, può verificarsi che vengano pubblicati online contenuti multimediali (video, foto etc.) suscettibili di dare un’immagine distorta o non più attuale del soggetto cui si riferiscono.

Tali dati e notizie, una volta pubblicati online, possono diventare facilmente reperibili da chiunque acceda alla rete, nella misura in cui i predetti contenuti siano rintracciabili e raggiungibili attraverso i classici motori di ricerca (es. “Google”).
Ebbene, in queste ipotesi il diretto interessato, onde evitare che notizie ritenute pregiudizievoli ed offensive continuino ad essere di pubblico dominio, può ottenere la rimozione dai motori di ricerca di tutti i link e riferimenti che rimandano ai contenuti online in questione, invocando il
cd. “diritto all’oblio”.
Il diritto all’oblio è il diritto di ciascun soggetto ad essere “dimenticato”.

Esso si attua, in concreto, mediante la rimozione di tutti quei link e riferimenti che rimandano ad un contenuto online ritenuto lesivo.
Come accennato, infatti, una notizia o contenuto multimediale presente online diventa facilmente raggiungibile da chiunque acceda ad internet, nel momento in cui tali contenuti risultino visibili mediante i link che compaiono a seguito di una ricerca effettuata online (sempre a titolo esemplificativo, ricerca tramite “Google”).
Siffatto meccanismo, in informatica, è chiamato “indicizzazione”, e consente il facile reperimento e raggiungimento di pagine o siti internet presenti nelle banche dati dei motori di ricerca online: è sufficiente inserire alcune parole chiave nell’apposito canale di ricerca affinché tra i risultati compaiano i “link” (= collegamenti) a siti internet e, di conseguenza, ad articoli o contenuti multimediali.
Viceversa, il meccanismo che consente la rimozione di tali link dai motori di ricerca e, di conseguenza l’impossibilità di trovare agevolmente certi contenuti presenti in rete, è definito “deindicizzazione”.
Tecnicamente, pertanto, è la cd “deindicizzazione” che consente l’attuazione del diritto all’oblio.
E’ bene sottolineare, tuttavia, che la deindicizzazione non equivale ad eliminazione della notizia, dato o contenuto multimediale pregiudizievole dell’interessato a cui quelle informazioni si riferiscono: per eliminare
definitivamente un contenuto ritenuto lesivo della propria persona, occorrerà rivolgersi direttamente al titolare del trattamento ovvero al responsabile del trattamento di quel dato e chiederne la cancellazione
dal proprio sito internet.
Il diritto all’oblio è un diritto di creazione prettamente giurisprudenziale.
Esso ha avuto notevole impatto a seguito della nota Sentenza della Corte di Giustizia Ue del 2014 (v. Corte Giustizia Europea, C-131/12
del 13 maggio 2014), con la quale la Corte ha condannato Google alla deindicizzazione di alcuni siti internet che riportavano notizie lesive della sfera privata e della dignità di un cittadino europeo di origine
spagnola.

In Italia vi sono state negli ultimi anni diverse sentenze (cfr. Trib. Roma, n. 23771/2015), anche della Suprema Corte (cfr per tutte Cass. Civ., n. 13161/16), che hanno espressamente riconosciuto tale diritto, nonché diverse pronunce favorevoli dello stesso Garante della Privacy italiano.
Di particolare interesse una delle ultime pronunce dell’Autorità (v. Provvedimento del 21 dicembre 2017 n. 557 del Garante Privacy), con la quale è stato condannato Google a deindicizzare link non soltanto
europei ma anche extra UE, riconoscendo così all’interessato tutela effettiva anche al di fuori dei confini UE.
Il diritto all’oblio è stato successivamente disciplinato dall’art. 17 del GDPR (Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali), che introduce espressamente il “diritto alla cancellazione”; il citato Regolamento Europeo operativo per tutti gli Stati UE a partire dal 25 maggio 2018.
La richiesta di deindicizzazione va rivolta direttamente a Google o ad altro titolare del motore di ricerca da cui si vogliono eliminare i link in questione.

Google ha messo a disposizione un modulo online attraverso cui indicare in particolare un indirizzo mail di contatto, il link che s’intende eliminare, la motivazione, e la copia di un documento d’identità del richiedente.

Ricevuta la richiesta di deindicizzazione, Google deve obbligatoriamente “lavorarla” ed in tempi brevi.
Per quanto riguarda l’oggetto della richiesta, la giurisprudenza unanime ammette che ciò che tutela il diritto all’oblio è la reputazione e riservatezza dell’interessato (cfr per tutte Cass. Civ., n. 13161/16). Di
conseguenza, ogni contenuto lesivo dei predetti diritti può comportare la rimozione tanto di link che rimandano ad una notizia in cui si segnala che a carico dell’interessato alla cancellazione vi sono precedenti giudiziari sia civili che penali (condanne per reato, pignoramenti, vendite all’asta etc.); quanto di link che rimandano a notizie o contenuti multimediali ritenuti offensivi della propria reputazione.
Tuttavia, secondo la giurisprudenza, devono sussistere alcune condizioni affinché il destinatario della richiesta di deindicizzazione possa procedere:

a) bilanciamento tra il diritto (privato) alla reputazione e riservatezza con il diritto di cronaca e l’interesse (pubblico) alla conoscenza di certe informazioni, connesse in special modo con il ruolo ricoperto da tale persona nella vita pubblica (cfr. Corte Giustizia Europea, C-131/12 del 13 maggio 2014);
b) il o i link di cui si chiede la rimozione devono avere ad oggetto notizie o contenuti risalenti nel tempo.

La giurisprudenza non indica un margine di tempo affinché un dato possa definirsi risalente, per cui il rispetto di tale condizione appare rimessa alla discrezionalità della società che gestisce i motori di ricerca, e, in caso di attivazione del rimedio giurisdizionale, all’interpretazione del giudice.
Nel caso in cui il destinatario della richiesta di cancellazione rimanga inadempiente, l’interessato può rivolgersi direttamente al Garante della Privacy o all’Autorità Giudiziaria (conf. ancora Trib. Roma, n.23771/2015).

Marina Manfredi

DIFFAMAZIONE E GIUSTIZIA SPORTIVA

Quale relazione tra la giustizia ordinaria e la giustizia sportiva nel caso in cui nell’ambito delle competizioni sportive venga commesso il reato di diffamazione?

L’ambito sportivo in generale, (e non solo il calcio), appassiona milioni di italiani che quotidianamente esprimono commenti e suggerimenti di ogni sorta a qualunque livello agonistico o amatoriale che sia, nei confronti di società, atleti, arbitri.

La Giustizia sportiva è da sempre molto attenta a sanzionare tramite la sezione disciplinare del Tribunale Federale, i tesserati che eccedono i limiti sanciti dal codice della Giustizia sportiva all’art. 1 bis comma 1,  che impone a tutti i tesserati i doveri di “lealtà correttezza e probità oltre che dai regolamenti per le varie discipline sportive che si uniformano al Codice.

In questa ottica il reato di diffamazione previsto dall’art art.595 del Codice Penale è sanzionato in ambito sportivo in modo concorrente e non alternativo seppur ovviamente con pene differenti.

La Giustizia ordinaria fa il suo corso in sede penale o civile su istanza della persona offesa, e la Giustizia sportiva, una volta attenzionata emette in tempi rapidissimi provvedimenti disciplinari nei confronti dei tesserati che si concretizzano in squalifiche, ammende, inibizioni.

La tutela dunque come si diceva è concorrente non alternativa e in caso di commissione di reati non è necessario chiedere alcuna deroga al Consiglio Federale per procedere con la giustizia ordinaria

Il Tribunale Nazionale dell’arbitrato per lo Sport nel lodo Guerra/ FIGC (prot. n. 1577 del 21.07.2010)  ha proprio espressamente detto infatti che: “ l’articolo 30, comma 2 dello Statuto della FIGC, disciplina il «vincolo di giustizia», mantiene intatta la sua portata e validità nell’ambito dell’autonomia dell’ordinamento sportivo, riconosciuto e favorito dalla Repubblica, ma si infrange laddove impatta con la materia penale, e quindi con reati che, a prescindere dalla loro azionabilità per querela di parte o di ufficio, impongono l’intervento esclusivo del giudice ordinario.

Ed invero, non può essere accolto l’argomento proposto dalla FIGC secondo il quale è lasciata ai singoli la possibilità di fare istanza al Consiglio Federale per ottenere una deroga che li autorizzi ad adire gli organi giurisdizionali dello Stato.

Porre tale obbligatorio adempimento procedimentale a carico di colui che ha subito gli effetti di condotte ascrivibili a ipotesi di reato per poter adire gli organi della giustizia ordinaria, infatti, non solo renderebbe meno efficace la tutela che l’ordinamento generale assicura alla persona offesa da un reato, ma finirebbe anche per affievolire lo stesso effetto di deterrenza delle norme penali nell’ambito sportivo.

E poiché “subordinare l’esercizio dell’azione penale all’autorizzazione del Consiglio Federale vorrebbe dire porsi in contrasto con i principi di uno Stato costituzionale, come chiaramente esplicitati agli artt. 24 e 25 Cost. l’irrogazione di una sanzione disciplinare per non aver ottemperato alla richiesta di autorizzazione in parola, non può non confliggere con le citate norme costituzionali” ( si veda sul punto anche lodo Setten/Treviso contro FIGC)

La pronuncia sopra riportata stabilisce che la tutela in caso di commissione di reati è un diritto costituzionalmente garantito e non può essere compressa o derogata ad altri organi che non siano quelli istituzionali.

Troviamo numerosi esempi di sanzioni irrogate dalla Giustizia sportiva per diffamazione utilizzando i media:

Con delibera del 12/13 settembre 2015 il Consiglio Federale della FIH /Federazione Italiana Hockey) ha deciso di recedere dal contratto stipulato con Fernando Ferrara (Senior Coach”, dall’1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2016, e responsabile tecnico – sportivo della Squadra Nazionale femminile Senior e Under 21), per le seguenti motivazioni:

– per aver dichiarato, mediante una intervista rilasciata in data 28 luglio 2015 al quotidiano La Nuova Sassari, che “la Federazione ha deciso di interrompere definitivamente e in maniera inattesa il progetto denominato Road to Rio 2016”, nonché per aver asserito che “questa decisione ha costituito una sorpresa anche per il sottoscritto” e “anche per le ragazze è stato un vero e proprio colpo basso”;

– per aver nuociuto, con tali dichiarazioni, alla serenità dell’ambiente tanto che alcune delle ragazze “hanno aperto un profilo su Facebook dove è stata ripetutamente attaccata la Federazione”;

il Tribunale Federale con decisione 1 febbraio 2017 (Ferrara/ Federazione Italiana Hockey) ha sanzionato l’allenatore adducendo le seguenti motivazioni:

Per aver pronunciato, in un contesto di pubblica diffusione, espressioni offensive nei confronti della FIH sia negli articoli pubblicati su Facebook e sul giornale Nuova Sassari sia in occasione dell’intervista televisiva rilasciata il 14.8.2015 al TG3 Regionale presso il campo di hockey dell’Amsicora di Cagliari, in q. di allenatore della Nazionale femminile di Hockey, indossando, inoltre, in tale contesto la maglia della Federazione Italiana Rugby e comunque contravvenendo ad esplicite disposizioni del contratto firmato con la FIH; con conseguente violazione dell’art. 1, commi 1 e 3, e art. 57 c. del Regolamento di Giustizia FIH in relazione all’art. 11, commi 1 e 2, della Statuto federale FIH 2015;

b) II diritto di critica non deve in ogni caso travalicare i limiti della corretta convivenza civile e non può sfociare in affermazioni di natura offensiva lesive dell’onorabilità del destinatario di essa;

c) Le espressioni esprimono ex se una valenza denigratoria ed altamente negativa nei confronti della FIH; pertanto sono stati violati i criteri di rispetto e di educazione ed i principi di lealtà, correttezza e probità che devono caratterizzare i rapporti tra soggetti federali e a tali principi non sono ispirate le menzionate espressioni utilizzate dal soggetto interessato”.

Con decisione dell’1 febbraio 2017, il Tribunale Federale ha accolto le tesi della Procura e ha disposto la sospensione per mesi tre del sig. Ferrara.

E ancora Juventus Vs Napoli (giugno 2018), i giovani calciatori della Juventus fc under 15 dopo la vittoria in semifinale per 3-0 contro il Napoli postano sui propri social network (Instagram e Facebook) i video dei loro festeggiamenti.

Uno di questi video desta però l’attenzione dell’opinione pubblica e soprattutto della Procura Federale della FIGC. Questa la frase incriminate : “ abbiamo un sogno nel cuore Napoli usa il sapone”.

La Juventus Fc e la FIGC decidono di condividere un comune percorso formativo per i giovani tesserati coinvolti e viene emanato il seguente comunicato: “… Al fine di tutelare i principi di lealtà e correttezza sportiva, la FIGC e la Juventus  hanno condiviso per i ragazzi della formazione under 15 bianconera un percorso formativo, che inizierà immediatamente nei giorni successivi alla gara in questione, sulle tematiche del rispetto dell’avversario e del corretto uso degli strumenti digitali.”

La vicenda però come detto era stata segnalata alla Procura Federale della FIGC.

Nel dicembre 2018 il Tribunale Federale (sezione disciplinare) sanziona con una giornata di squalifica i 25 giocatori della Juventus FC under 15 e condanna la Juventus FC al pagamento di un’ammenda di €.6.000,00. 

Dunque non tutti i commenti e i comportamenti in ambito sportivo vanno esenti da punibilità e dove non può arrivare la Giustizia Sportiva (che si rammenta ha competenza solo sui propri tesserati) arriva la Giustizia ordinaria.

E’ dei giorni scorsi la notizia che il procuratore sportivo di Mario Balotelli Carmine Mino Raiola, è stato condannato attraverso un decreto penale del Gip del Tribunale di Ravenna a tre mesi di reclusione convertiti in una multa da 6.750 euro per diffamazione aggravata nei confronti dell’ex ct della Nazionale Arrigo Sacchi, che aveva sporto denuncia querela all’indomani della partita del 7 settembre 2018 tra Italia e Polonia.

Sacchi, intervistato in radio nel contesto di ‘Deejay football club‘, aveva dato una opinione sia sui giovani nazionali sia sul continuo tentativo di recupero dell’attaccante Mario Balotelli.

Il procuratore, quattro giorni dopo si era espresso su Sacchi con la frase rimbalzata sul web «Con le sue parole, Sacchi ha dimostrato di non avere né intelligenza, né classe (…) le parole di Sacchi su Balotelli confermano quello che tutti pensano ma che non hanno il coraggio di dire: è fuso e ormai mi fa solo pena»

Il Gip su richiesta del Pm ha ritenuto tale commento diffamatorio commesso con l’aggravante dell’uso del mezzo internet ed ha comminato all’imputato la relativa pena.

Marina Manfredi

GIORNALISTI: COME EVITARE UNA CONDANNA

E’ bene conoscere i limiti da rispettare per non incorrere in un’eventuale condanna penale.
Vediamo insieme, nello specifico, quali sono i detti limiti

In fatto di giornalismo, si apre una pagina molto complicata. Spesso le tempistiche sempre più brevi per la pubblicazione, rendono difficile per un redattore, il completo studio della news.
Innanzitutto assume notevole rilievo la verità della notizia.
E’ questo il primo limite che l’articolista deve rispettare.
Il fatto divulgato non può essere oggetto di proprie considerazioni o alterazioni del vero, ma deve essere rappresentato così come verificatosi nella realtà.
L’elaborato deve essere oggettivo, neutro ed affidabile; dunque privo di qualsivoglia tipo o genere di accuse.
Il secondo limite è la continenza nella sua esposizione, da intendersi come il rispetto della forma dell’espressione che deve caratterizzare la cronaca per la sua neutralità, ovvero la correttezza dell’esposizione dei fatti.
L’esercente del diritto di cronaca non deve mai calarsi, infatti, nella morale delle persone, bensì deve prendere in considerazione soltanto i fatti posti alla sua attenzione.
Altro limite è il pubblico interesse della notizia.
Al fine di non violare i limiti del diritto di cronaca, occorre valutare se la questione affrontata sia di pubblica rilevanza.
Sul punto, la Giurisprudenza predilige un’interpretazione estensiva, riconducendo al concetto di pubblico interesse, anche quello di attualità.
Ovvero, deve trattarsi di un caso attuale.
Appare evidente che laddove si trattasse di un caso ormai “vecchio” in quanto tale verrebbe a mancare l’elemento del pubblico interesse e pertanto non sarebbe più scriminato dal diritto di cronaca.
In questo contesto, infatti, assume rilievo il diritto all’oblio, inteso come garanzia che ogni individuo dovrebbe avere affinchè non siano diffusi precedenti pregiudizievoli, lesivi per il suo onore, la sua reputazione e la sua riservatezza.
Tale garanzia trova riconoscimento anche a livello comunitario, nel regolamento entrato in vigore il 25 Maggio 2016 ove viene sancito che ogni interessato ha diritto ad ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano.
Peraltro, non va in questa sede, tralasciata la funzione rieducativa della pena di cui all’art. 27 della Costituzione la cui giustificazione non può che rinvenirsi nelle esigenze preventive e sociali, atte a garantire al condannato un reinserimento nella comunità sociale.
La scriminante del diritto di cronaca non può trovare applicazione quando la condotta dell’agente trasmodi oltre i detti limiti, venendo meno la veridicità oggettiva della cronaca e la correttezza dell’informazione in capo all’interessato nonché la pertinenza dei fatti divulgati.
Com’è noto il bene giuridico tutelato dalla dall’art. 595 c.p. è l’onore di un soggetto e pertanto affinchè si configuri tale delitto occorre che vi sia offesa all’onore e alla reputazione personale di un soggetto a mezzo di una comunicazione con più interlocutori e senza la presenza della persona offesa.
Il delitto di diffamazione è perseguibile soltanto a querela di parte, trattandosi di un interesse strettamente personale del soggetto leso e pertanto non soggetto a tutela pubblica ex officio.
E’ evidente che la sussistenza della verità del fatto oggetto di contestazione del reato di diffamazione non è, dunque riconducibile a presunta inidoneità della notizia a ledere l’altrui reputazione ma, semmai, ad un requisito intrinseco della causa di giustificazione del diritto di cronaca.
Come ribadito anche di recente dalle Sezioni Unite, l’accertamento dell’esistenza di una scriminante, determina l’assoluzione dell’imputato poiché il fatto non costituisce reato, venendo meno l’elemento dell’antigiuridicità.
Circa il risarcimento del danno da diffamazione in sede civile.
Negli ultimi anni, si assiste ad una prevalenza dell’azione civile su quella penale in merito alla diffamazione a mezzo stampa dovuta, probabilmente, alle condizioni più favorevoli per il danneggiato.

In primis il tempo a disposizione per richiedere il risarcimento derivante da diffamazione, in sede civile ai sensi dell’art. 2947 c.c. si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto illecito si è verificato; ex adverso in sede penale il termine utile per sporgere querela è di Tre Mesi.
Altra conditio agevole per l’attore, è la mancanza dell’attività di “filtro”, in sede civile, a differenza di quella penale invece dove tale attività è espletata dal pubblico ministero, dominus delle indagini preliminari il quale potrebbe ben decidere di non esercitare l’azione penale, richiedendo l’archiviazione della notizia di reato al Giudice delle indagini preliminari.

Marina Manfredi

DIFFAMAZIONE ONLINE: A CHI LA COMPETENZA?

Chi offende l’altrui reputazione attraverso facebook o social network simili rischia di incorrere nel reato di diffamazione. Ma qual è il Giudice competente in materia? Ecco cosa è opportuno sapere.

Anche una semplice scritta sul proprio stato può diventare una condotta penalmente perseguibile in concorso, ovvero la condivisione di un post diffamatorio e talvolta anche un semplice like. Questo è il terreno di “lavoro” per i cosidetti haters (tradotto letteralmente “odiatori”), ovvero gli utenti dei social network che, protetti dallo schermo, sfogano rabbia e frustrazioni contro personaggi pubblici, parenti, compagni di scuola e perfino persone sconosciute.

Il problema, però, è che colpevole e persona offesa, potrebbero essere molto distanti tra loro. Si pensi ad un utente facebook residente in Lombardia che offenda una persona che si trova in Sicilia; oppure ad un pugliese che insulti sulla bacheca social un ligure. In tutte queste ipotesi, dove si svolgerà il processo penale? Con questo articolo spiegheremo cos’è la diffamazione online e qual è il giudice competente

Cos’è la diffamazione?

La diffamazione consiste nell’offendere la reputazione di un’altra persona quando questa non sia presente (art.595 cp) . L’offesa, quindi, deve essere comunicata a terze persone, non al diretto interessato, il quale nemmeno deve essere presente: è questa la grande differenza con l’ex reato di ingiuria (art.594 cp oggi depenalizzato) .

Mentre con l’ingiuria si lede la considerazione che la persona offesa ha di se stessa, con la diffamazione si lede la reputazione che la vittima ha all’interno della società. Per questo motivo essa è ritenuta più grave della semplice ingiuria e, pertanto, a differenza di quest’ultima, la diffamazione è ancora punita con la reclusione.

Il codice penale punisce il reato di diffamazione “semplice” con la reclusione fino a un anno oppure, in alternativa, con la multa fino a 1032 euro. Se, però, l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a 2.065 euro.

Se l’offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a 516 euro.

Se l’offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza o ad una autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate.

Gli ultimi casi prospettati possono essere definiti di diffamazione aggravata, in quanto ritenuti maggiormente deleteri rispetto alla diffamazione semplice, cioè quella punita con la reclusione massima di un anno.

Per quanto riguarda l’attribuzione di un fatto determinato, deve trattarsi di un episodio sufficientemente delineato, di modo che possa essere più credibile e, pertanto, possa arrecare un maggior danno al diffamato rispetto ad una diffamazione generica.

La diffamazione su facebook: è reato?

Chi offende la reputazione, la dignità o l’onore di un’altra persona utilizzando facebook non solo si macchia del reato di diffamazione, ma addirittura di diffamazione aggravata. Perché? Semplice: perché chiunque può leggere l’offesa scritta sul social. Insultare una persona su un social network equivale a oltraggiarla pubblicamente, come se si utilizzasse la stampa oppure si trovasse in una piazza affollata.

Proprio la dimensione di internet fa sì che il reato sul web sia considerato più grave di quello realizzato in una realtà materiale: più precisamente, l’utilizzo di internet integra l’ipotesi di diffamazione aggravata dall’uso di un mezzo di pubblicità, stante la particolare capacità divulgativa del mezzo telematico. Ciò ha riflessi anche sulla competenza del giudice: giudicare della diffamazione aggravata spetta al tribunale in composizione monocratica, mentre la diffamazione semplice è di competenza del giudice di pace.

Qual è il giudice competente?

Appurato che la diffamazione online è un’ipotesi di diffamazione aggravata, resta da capire davanti a quale giudice l’imputato si troverà a difendersi. In particolare, due sono le ipotesi che si fronteggiano:

  1. giudice territorialmente competente è quello del luogo ove è avvenuto il reato: in questa circostanza, il processo si celebrerebbe nel posto ove si trovava il reo al momento del fatto, cioè quando ha digitato l’offesa (Cass., sent. n. 31677/2015);
  2. giudice territorialmente competente è quello del luogo ove si trovava la vittima nel momento in cui ha avuto percezione dell’offesa, cioè quando ha letto gli insulti a lui pubblicamente diretti.

La giurisprudenza oscilla tra i due orientamenti appena richiamati. A rigore, la tesi da accogliere sarebbe la seconda, in quanto il reato di diffamazione si intende consumato (cioè, perfezionato), solamente nel momento in cui la vittima ne ha percezione. In realtà, però, poiché è difficile capire quando concretamente si realizza la lesione all’onore, la Corte di Cassazione preferisce adottare il criterio più sicuro del luogo ove il contenuto offensivo è stato caricato: prevale quindi in giurisprudenza la tesi che individua il giudice competente del reato di diffamazione online in quello del luogo in cui la condotta lesiva si è realizzata, che è il posto dove si trovava il colpevole al momento del fatto (Cass., sent. n. 8482/2017 del 22.02.2017).

Ma è sempre reato?

La diffamazione online perpetrata attraverso i social network si può perfezionare anche a mezzo chat o sistemi di messaggistica istantanea, a meno che l’offesa non sia inviata attraverso mail o messaggi diretti a un unico destinatario: in questo caso, non si potrà avere diffamazione ma al massimo ingiuria. Se invece il messaggio viene inoltrato a destinatari diversi e molteplici, ad esempio attraverso gruppi whatsapp, le cose cambiano: per la giurisprudenza la condotta è più grave, si tratta di diffamazione aggravata dal mezzo di pubblicità e la competenza è del tribunale.

Perché scatti il reato di diffamazione non è necessario che la vittima sia identificata con il suo nome e cognome: bastano anche indicazioni univoche che tolgano ogni dubbio sul destinatario della frase.

Marina Manfredi