Nel corso della trasmissione LiveSocial posta nel palinsesto di Radio News 24, l’avvocato Marina Manfredi del Foro di Brescia illustra il progetto DiffamazioneOnLine GUARDA IL VIDEO
Prima emarginata da colleghi e superiori, poi licenziata. Vittima due volte: è la storia incredibile di una 40enne bresciana, professionista nel mondo della medicina e protagonista di un caso di revenge porn. Dopo che le minacce e la persecuzione telefonica l’avevano raggiunta anche sul posto di lavoro, lo studio con il quale collaborava le ha consegnato la lettera di dimissioni. La donna ha deciso di impugnare il licenziamento.
I video hot, che la donna aveva personalmente girato e inviato a un amante due anni fa, erano diventati pubblici e virali tanto da finire in chat aperte anche in Sudamerica. L’hanno chiamata da ogni parte del mondo perché con i filmati era pure allegato nome, cognome, professione e numero di telefono. In alcuni casi il cellulare della 40enne era stato associato a immagini pedopornografiche.
È stata la stessa vittima a presentare denuncia in Procura a Brescia: tre persone sono iscritte nel registro degli indagati per revenge porn. Quelli cioè che la donna sapeva con certezza avessero i video incriminati. In un supplemento di denuncia ha poi fatto un’altra ventina di nomi di persone che dopo aver ricevuto i filmini li hanno condivisi.
La 40enne ha denunciato persino l’esistenza di una chat di carabinieri e polizia nella quale sono girate le immagini hot senza che nessuno sia intervenuto per bloccare o per denunciare il caso. Da Brescia, a Torino, fino al Sud Italia.
Ora, dopo giorni di mail incrociate tra avvocati, uno degli studi, a Cremona, dove la donna lavorava, ha firmato la lettera di licenziamento immediato per “danno di immagine”. Il responsabile della struttura sostiene di ricevere chiamate da uomini che vogliono un appuntamento con la professionista “senza far riferimento alla problematica da affrontare e senza lasciare recapito telefonico e rifiutano di vedere un altro medico”.
Fonte: TG Com24
CLICCA QUI e leggi tutto l’articolo con le dichiarazioni della vittima (della quale si mantiene l’anonimato) del vice ministro dell’Interno Vito Crimi e della consigliera regionale Pd del Lazio Michela Di Biase
L’avvocato Marina Manfredi è stata ospite della trasmissione Sette&Mezza condotta dal giornalista Paolo Bollani.
Nella trasmissione si sono toccati argomenti come diffamazione, cyberbullismo e revenge porn.
Di seguito il video della trasmissione integrale andata in onda in diretta nella serata del 17 Febbraio 2020.
Il primo di questi appuntamenti avverrà in collaborazione con l’Istituto Mantegna di Via Fura a Brescia dove si parlerà di diffamazione sul web ma soprattutto sui pericoli che i social network nascondo in materi
Il via a questa serie di incontri, che coinvolgeranno gli studenti attraverso un questionario che negli ultimi giorni sta riscuodendo molta partecipazione, avverrà quindi presso la Sala della Biblioteca dell’Istituto Alberghiero Andrea Mantegna nei giorni 14, 21 Gennaio e 4 Febbraio 2020 dalle ore 11 alle ore 13.
Questa iniziativa è stata approvata dal Collegio Docenti e condivisa dagli stessi insegnati come forma di prevenzione.
Nei prossimi mesi il team di avvocati di Diffamazioneonline, proporrà lo stesso tema di incontri anche presso l’Istututo Lunardi di Brescia.
Divulgare sui social network, nei blog e su internet in generale frasi che incitano alla discriminazione o a commettere violenze per motivi religiosi, etnici o razziali significa commettere un reato per i reati previsti dalla legge Mancino (l. 205/93). […]
Le indagini hanno preso avvio dopo la denuncia della madre di un adolescente che si era accorta della presenza nello smartphone del figlio di immagini erotiche di minori pubblicate su due gruppi WhatsApp, ai quali il figlio aveva aderito, chiamati “Tana della Luna” – da cui il nome dell’operazione – e “scoobyDank”, che inizialmente condividevano immagini e video di torture, suicidi e simili.
La Polizia Postale ha acquisito il contenuto dello smartphone, che la donna ha consegnato spontaneamente, e quello dei gruppi Whatsapp, individuando così circa 300 persone che vi avevano aderito e riuscendo ad identificare quelle che avevano divulgato o richiesto video e immagini di pornografia minorile, con vittime anche in età infantile.
L’operazione – sottolineano gli investigatori – ha messo in luce la gravita’ di un fenomeno, quello della diffusione di materiale pedopornografico da parte di adolescenti, che cercano e si scambiano tra loro il materiale. Perquisizioni della Polizia Postale sono state compiute in Sicilia, Puglia, Lazio, Piemonte, Lombardia, Toscana, Veneto, Calabria, Campania, Sardegna, Friuli-Venezia-Giulia, Basilicata, Emilia Romagna ed Abruzzo. Le province interessate Catania, Ragusa, Bari, Brindisi, Foggia, Taranto, Roma, Torino, Alessandria, Asti, Novara, Milano, Brescia, Pavia, Firenze, Livorno, Prato, Venezia, Treviso, Verona, Reggio Calabria, Catanzaro, Napoli, Oristano, Gorizia, Terni, Genova, Matera, Forlì e L’ Aquila. Numeroso il materiale informatico sequestrati, che sarà sottoposto ad approfondite analisi informatiche.
Fonte ANSA
Un’età compresa tra i 10 e i 16 anni, un’immagine di bravi studenti, una competenza informatica superiore alla media, incapacità a valutare la gravità delle azioni compiute on-line: questo l’identikit del cyber bullo, che usa internet per realizzare quello che magari non riesce a vendicare nella vita reale, quello che non ha il coraggio di fare nel cortile della scuola.
Si conoscono tra i banchi di scuola o nella palestra del pomeriggio. Tramite il click del mouse, si sostituiscono ai compagni di classe più timidi sui social network, a nome di altri diffondono immagini e informazioni riservate tramite mms sui telefonini, raccontano particolari personali o dichiarano disponibilità sessuali a nome delle compagne: questi i comportamenti devianti più spesso arrivati all’attenzione degli agenti della Polizia delle Comunicazioni.
Quando dopo una denuncia intervengono gli agenti per fermare azioni di bullismo spesso si hanno delle reazioni di stupore di vergogna e lacrime da parte dei cyberbulli più giovani che ovviamente non si sono resi conto di quanto fosse stato feroce il loro modo di prendere in giro qualcuno.
Il quadro cambia notevolmente con l’avanzare dell’età dei cyber bulli, i comportamenti diventano più articolati, più vessatori, più simili ai maltrattamenti ripetuti, agli insulti davanti agli amici tipici del bullismo “reale”.
Numerosi i casi negli ultimi anni, ma nulla vieta di ritenere che i giovani tengano sotto silenzio molte delle prepotenze on-line perché non sanno che esistono leggi per tutelarli e perché in fondo la sofferenza di “leggersi” insultato sul web è motivo di vergogna, è testimonianza di debolezza che non si vuole confessare, nemmeno alla Polizia.
La Legge 29 maggio 2017 nr. 71 – “Disposizioni a tutela dei
minori per la prevenzione ed il contrasto al fenomeno del
cyberbullismo”, –
(http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/06/03/17G00085/sg) –
entrata in vigore il 18 giugno 2017, ha introdotto nuove forme di tutela
degli adolescenti colpiti da tale fenomeno. In particolare la Legge
prevede, tra le maggiori novità:
INFORMATIVA ALLE FAMIGLIE: salvo che il fatto costituisca
reato, il dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di
cyberbullismo ne informa tempestivamente i soggetti esercenti la
responsabilita’ genitoriale ovvero i tutori dei minori coinvolti e
attiva adeguate azioni di carattere educativo.
AMMONIMENTO: fino a quando non è presentata querela per
taluno dei reati cui agli artt. 594 (Ingiuria), 595 (Diffamazione) e 612
(Minaccia) del Codice Penale e all’art. 167 del Codice per la
protezione dei dati personali, di cui al Decreto Legislativo 30 giugno
2003, n. 196, commessi, mediante la rete internet, da minorenni di eta’
superiore agli anni quattordici nei confronti di altro minorenne, e’
applicabile la procedura di ammonimento di cui all’articolo 8, commi 1 e
2, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38. A tal fine il questore
convoca il minore, insieme ad almeno un genitore o ad altra persona
esercente la responsabilità genitoriale; gli effetti dell’ammonimento
cessano al compimento della maggiore età.
OSCURAMENTO: il minore che abbia compiuto almeno 14 anni e
i genitori o esercenti la responsabilità sul minore, possono inoltrare
al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social
media un’istanza per l’oscuramento, la rimozione o il blocco di
qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete internet.
Se non si provvede entro 48 ore, l’interessato può rivolgersi al Garante
della Privacy che interviene direttamente entro le successive 48 ore.
Articolo tratto da https://www.commissariatodips.it/
La materia della diffamazione online è un tema delicato nella regolamentazione del mondo delle informazioni.
Questa tipologia di diffamazione può comodamente essere paragonata a quella a mezzo stampa, perchè riesce a raggiungere una moltidutine di persone .
La normativa attualmente in vigore, trova la sua missione nella necessità di garantire i soggetti da informazioni offensive o calunniose e nell’impossibilità delle vittime di accedere alla pari ai mezzi di informazione in modo da ottenere una rettifica o cancellare le notizie. In molti casi la diffamazione a mezzo internet o social network, non può arrestare gli effetti negativi della notizia, perchè il web, rispetto al mondo dell’informazione tradizionale, offre possibilità di accesso meno costose e più rapide per quanti volessero diffondere in rete notizie inesatte o diffamatorie.
Ai sensi dell’art. 595 c.p. (Diffamazione) chiunque, al di fuori dei casi di cui all’art. 594 c.p. (Ingiuria), comunicando con più persone, offende l’altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino ad € 1.032,00. Se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino ad € 2.065,00. Se l’offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altra forma di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore ad € 516,00. L’art. 596-bis c.p. (Diffamazione a mezzo stampa) dispone, inoltre, che se il delitto è commesso col mezzo della stampa, lo stesso trattamento sanzionatorio, diminuito in misura non eccedente un terzo, è applicato al direttore o vicedirettore responsabile, all’editore ed allo stampatore (per i reati di cui agli artt. 57 c.p., Reati commessi col mezzo della stampa periodica, 57-bis c.p., Reati commessi col mezzo della stampa non periodica, e 58 c.p., Stampa clandestina), in quanto tenuti ad esercitare sul contenuto del periodico il controllo necessario ad impedire che col mezzo della pubblicazione siano commessi reati. Il bene giuridico tutelato dal reato de quo è la “reputazione” e sul punto la Suprema Corte (Cass. pen., sez. V, 28 febbraio 1995, n. 3247, Lambertini Padovani) ha avuto modo di precisare che l’oggetto della tutela penale del delitto in questione è l’interesse dello Stato all’integrità morale della persona: più precisamente, il bene giuridico è la “stima diffusa nell’ambiente sociale” (o “ambiente professionale”: Trib. Perugia, 28 febbraio 1992), cioè l’opinione che gli altri hanno del suo onore e decoro (l’opinione della persona è rilevante solo allorché sia conforme a quella sociale). Un’interessante definizione si rinviene, inoltre, in una pronuncia di merito, in base alla quale la reputazione deve essere tutelata “tanto come stima che una persona si è conquistata presso gli altri, quanto come rispetto sociale minimo cui ogni persona ha diritto indipendentemente dalla buona o cattiva fama che derivi dalla sua condotta” (Trib. Roma, 14 giugno 1990). Soggetto attivo del reato de quo è, in primo luogo, l’autore dello scritto dal contenuto diffamatorio. Inoltre, ai sensi dell’art. 57 c.p., nonché della normativa sulla stampa (l. 8 febbraio 1948, n. 47, Disposizioni sulla stampa, in Gazz. Uff. 20 febbraio 1948, n. 43, meglio nota come legge sulla stampa, l.s.) come accennato, è responsabile anche il direttore del periodico: a titolo di concorso (quando pur consapevole della potenzialità offensiva delle espressioni utilizzate nell’articolo, ne abbia, ugualmente autorizzato la pubblicazione) ovvero per fatto proprio (se l’evento lesivo, pur non essendo voluto dal direttore, non si sarebbe verificato se avesse impiegato la dovuta diligenza nel controllare gli scritti destinati alla pubblicazione). Ai sensi dell’art. 57-bis c.p., le disposizioni di cui all’art. 57 c.p., si applicano, nel caso di stampa non periodica, all’editore, se l’autore della pubblicazione è ignoto o non imputabile, ovvero allo stampatore, se l’editore non è indicato o non è imputabile. Inoltre, per i reati commessi col mezzo della stampa sono civilmente responsabili, in solido con gli autori del reato, il proprietario della pubblicazione e l’editore (art. 11 l.s.). Nel delitto di diffamazione non occorre certo dimostrare l’animus diffamandi: è sufficiente il dolo generico anche nella forma del dolo eventuale, con l’accettazione del rischio della realizzazione di fatti diffamatori (ex plurimis: Cass. civ., sez. III, 20 dicembre 2007, n. 26964, Poligrafici Editoriale S.p.A.). Quanto al soggetto passivo, è irrilevante l’indicazione nominativa del diffamato, ben potendosi questa desumere da “riferimenti inequivoci” (Battaglini, Sul soggetto passivo della diffamazione, in Giust.pen., 1952, II, 594-595) a fatti e circostanze di notoria conoscenza, attribuibili ad un determinato soggetto ma la giurisprudenza ha precisato sul punto che, comunque, la persona cui è diretta l’offesa, seppur non necessariamente indicata nominativamente, deve essere “individuabile agevolmente e con certezza” (Cass. pen., sez. VI, 24 aprile 1972, Zallone). Naturalmente, il reato può riguardare soggetti non più in vita e, in tal caso, legittimati ad agire saranno l’erede o il congiunto della persona offesa (Rende, Le offese ai defunti, in Riv.pen.,X, 1901-02, 263). Non può, invece, aversi diffamazione nel caso in cui vengano pronunciate o scritte espressioni offensive nei confronti di una o più persone appartenenti ad una determinata categoria (anche se numericamente limitata), se le persone cui le frasi si riferiscono non siano precisamente individuabili. Infine, possono assumere la veste di soggetti passivi del delitto in questione non solo le persone fisiche, ma anche le persone giuridiche (ad es. società, associazioni, fondazioni, etc.; si veda Battaglini, Capacità passive di diffamazione nelle collettività, in Riv.dir.sport., 1949, n. 3-4, 92). Con riguardo all’elemento materiale, la diffamazione è un reato istantaneo che si consuma con la comunicazione con più persone lesiva della reputazione (Cass. pen., sez. V, 17 febbraio 1989; Cass. pen., sez. I, 15 maggio 1979; Cass. pen., sez. II, 18 dicembre 1950), anche se la comunicazione e/o la percezione da parte di costoro del messaggio non siano contemporanee alla trasmissione e contestuali tra di loro, ben potendo i destinatari trovarsi persino a grande distanza gli uni dagli altri, ovvero dall’agente. La Suprema Corte ha avuto modo di affermare, in un caso di diffamazione posta in essere attraverso Internet, come il reato si consumi al momento della ricezione del messaggio diffamatorio da parte di terzi rispetto all’agente ed alla persona offesa, trattandosi di un reato di evento non fisico ma, per così dire, psicologico, consistente nella percezione da parte del terzo dell’espressione offensiva (Cass. pen., sez. V, 17 novembre 2000, n. 4741). La dottrina (Antolisei, Manuale di diritto penale, Parte spec., Dei delitti contro la persona, Milano, 1999, 203), invece, ritiene che si tratti di un reato di pericolo, non richiedendosi un effettivo pregiudizio per la reputazione del soggetto passivo.
Secondo la Cassazione (Cass. civ., sez III, 4 luglio 2006, n. 15270) vi è legittimo esercizio del diritto di cronaca soltanto quando vengano rispettate le seguenti condizioni:
a) la verità delle notizie (oggettiva o anche soltanto putativa, purché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca);
b) la continenza, cioè il rispetto dei requisiti minimi di forma che debbono caratterizzare la cronaca ed anche la critica, evitando termini esclusivamente insultanti;
c) la sussistenza di un interesse pubblico all’informazione (ex plurimis: Cass. civ., sez. III, 15 dicembre 2004, n. 23366; Cass. civ., sez. III, 19 dicembre 2001, n. 15999; Cass. civ., 18 ottobre 1984, n. 5252).
Con particolare riguardo al requisito della verità dei fatti, non vi è dubbio che il giornalista non debba solo verificare l’attendibilità della fonte della notizia ma anche accertare e rispettare la verità sostanziale dei fatti narrati. Il problema si pone, però, in relazione ai fatti dichiarati da altri, oggettivamente offensivi e riportati dal giornalista nell’articolo.
La giurisprudenza (Cass. pen., sez. un., 30 maggio 2001, n. 37140, Galiero e Galiero et al.) ha statuito che la condotta di chi pubblichi il testo di un’intervista riportando, anche se “alla lettera”, dichiarazioni che abbiano oggettivamente contenuto lesivo della reputazione altrui, non è di per sé scriminata dall’esercizio del diritto di cronaca, rimanendo pur sempre a carico dell’autore dell’articolo il dovere di controllare la veridicità delle circostanze e la continenza delle espressioni riferite.
Non esistono, inoltre, “fonti informative privilegiate” (Cass. pen., sez. un., 23 ottobre 1984, n. 8959, Ansaloni) ed è dovere del cronista esaminare, controllare e verificare i fatti oggetto della sua narrazione. Tuttavia, deve ritenersi esclusa l’illiceità penale della condotta se il giornalista, assumendo una posizione imparziale di terzo osservatore, riporti le dichiarazioni offensive pronunciate dall’intervistato nei confronti di altri, quando l’intervista in sé, in relazione alla qualità dei soggetti coinvolti, alla materia della discussione ed al contesto più generale in cui le dichiarazioni siano state rese, presenti profili di interesse pubblico all’informazione tali da prevalere sulla posizione soggettiva del singolo e da giustificare, conseguentemente, l’esercizio del diritto di cronaca. L’espressione “verità oggettiva della notizia”, infatti, può essere intesa sotto un duplice significato: sia come verità del fatto oggetto della notizia, sia come verità della notizia in sé, indipendentemente dalla veridicità del suo contenuto. Occorre, però, che tale dichiarazione costituisca di per se stessa un fatto così rilevante nella vita pubblica che la stampa verrebbe certamente meno al suo compito informativo se lo tacesse. Va tuttavia specificato che, in questo caso, il cronista ovviamente ha il dovere di mettere bene in evidenza – contestualmente alla sua comunicazione e non successivamente, in sede di giudizio – che la verità asserita non si estende al contenuto del racconto, nonché di riferirne anche le fonti di propalazione per le doverose, conseguenti assunzioni di responsabilità (in tal senso: Cass. civ., 12 dicembre 1988, n. 6737).
Il diritto di cronaca, infatti, presuppone la “fedeltà dell’informazione”, cioè l’esatta rappresentazione del fatto percepito dal cronista, il quale deve curare di rendere inequivoco al destinatario della comunicazione il tipo di percezione, se relativa al contenuto della notizia o alla notizia in sé come fatto storico, ed inoltre se diretta ovvero indiretta, derivandone in tale seconda ipotesi il debito riscontro di fatti, comportamenti e situazioni per attribuire attendibilità alla notizia così percepita e poi divulgata (Cass. civ., sez. III, 26 luglio 2002, n. 11060; Cass. civ., 29 agosto 1990, n. 8693). In una dettagliata pronuncia della Cassazione del 1984 (Cass. civ., sez. I, 18 ottobre 1984, n. 5259), di ben 35 pagine di lunghezza, si rinvengono i criteri stringenti che i giornalisti devono rispettare per non incorrere nei rigori della legge.
Il legislatore, pur mostrando di aver preso in considerazione l’esistenza di nuovi strumenti di comunicazione, telematici ed informatici,non ha ritenuto di mutare o integrare la normativa con riferimento ai reati contro l’onore (artt. 594 e 595 c.p.), pur essendo intuitivo che questi ultimi possano essere commessi anche per via telematica o informatica. Pensando, ad esempio, alla trasmissione di comunicazioni via e-mail, ci si rende facilmente conto che è certamente possibile che un agente, inviando a messaggi atti ad offendere un soggetto, realizzi la condotta tipica del delitto di ingiuria (se il destinatario è lo stesso soggetto offeso) o di diffamazione (se i destinatari sono persone diverse). Ovviamente, l’azione è altrettanto idonea a ledere il bene giuridico dell’onore anche se l’agente immette il messaggio in rete con modalità diverse. Dottrina e giurisprudenza sono, dal canto loro, oramai in accordo, ritenendo che nella nozione di “stampa” di cui all’art. 595, co. 3, c.p. debba essere ricompresso ogni prodotto idoneo alla sua diffusione in una molteplicità di esemplari, con mezzi meccanici o fisico-chimici. Analogamente, per “altri mezzi di pubblicità” si intendono, in senso ampio, tutti gli altri mezzi divulgativi, quindi, anche internet (Cass. pen., n. 4741/2000, cit.).
È noto che il reato di diffamazione si consumi anche se la comunicazione e/o la percezione non siano contemporanee e contestuali ma, mentre nel caso di diffamazione commessa a mezzo posta o e-mail è necessario che l’agente compili e spedisca una serie di messaggi ad uno o più destinatari, nel caso in cui l’autore del reato crei o utilizzi uno spazio web, la comunicazione deve intendersi effettuata potenzialmente erga omnes (anche se nell’ambito limitato di coloro che abbiano gli strumenti, la capacità tecnica o l’autorizzazione a connettersi). Partendo da tale premessa, si giunge agevolmente a ritenere che l’utilizzo di Internet integri l’ipotesi aggravata di cui all’art. 595, co. 3, c.p. (offesa recata con qualsiasi altro mezzo di pubblicità), poiché la particolare diffusività del mezzo usato per propagare il messaggio denigratorio – solo lontanamente paragonabile a quella della stampa ovvero delle trasmissioni televisive o radiofoniche – rende l’agente meritevole di un più severo trattamento penale. Internet è, infatti, un mezzo di comunicazione più “democratico”: chiunque, con costi relativamente contenuti e con un apparato tecnologico modesto, può creare un proprio “sito”, ovvero utilizzarne uno altrui. Poiché le informazioni e le immagini immesse nel web, relative a qualsiasi persona, sono fruibili (potenzialmente) in qualsiasi parte del mondo, il reato, di conseguenza, si consuma al momento della percezione del messaggio da parte di soggetti estranei sia all’agente che alla persona offesa (Cass. pen., n. 4741/2000, cit.). In relazione al mezzo di comunicazione in questione sono ben ipotizzabili, inoltre: sia il tentativo, laddove l’evento non si verifichi perché, per una qualsiasi ragione, nessuno “visiti” quel determinato sito); sia il reato impossibile, ove l’azione sia inidonea, quando ad esempio l’agente faccia uso di uno strumento difettoso, che solo apparentemente gli consenta l’accesso ad uno spazio web ed in realtà il messaggio non venga mai immesso in rete (Cass. pen., n. 4741/2000, cit.).
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