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QUANDO CONDIVIDERE DIVENTA REATO

Avere la stessa opinione di chi scrive un post sui social, a volte porta a condivere sul proprio profilo. Ma se questo risulta offensivo o diffamatorio ci mette allo stesso livello dell’autore.

Quando si condivide sulla propria bacheca un post offensivo altrui è pacifica per la Giurisprudenza la configurazione del reato di Diffamazione Aggravata ex Art. 595, comma 3, C.P. in quanto il gesto compiuto, è sicuramente cosciente e volontario volto inoltre ad aumentare
la visibilità del post offensivo mediante la sua visualizzazione da parte di tutti i nostri contatti.

I COMMENTI
Fa invece ancora discutere il caso in cui un utente abbia pubblicato un commento intervenendo in una discussione su un post altrui dove siano presenti messaggi di altri utenti dal contenuto offensivo.
In questi casi occorre investigare sulla forma del messaggio postato dall’utente nonchè sull’esposizione del commento.
Secondo la Cassazione infatti chi abbia inserito su Facebook un messaggio privo di intrinseca portata offensiva non può rispondere del reato di diffamazione per il solo fatto che tale messaggio sia stato pubblicato nel contesto di una discussione durante la quale altri partecipanti abbiano in precedenza inviato messaggi contenenti espressioni offensive.
Dunque, se l’utente Facebook, pur dimostrando con il proprio commento di
condividere la critica iniziata da altri, partecipi al treat di discussione che ne è scaturito,ma non ha condiviso le forme espressive illecite attraverso cui gli altri soggetti l’abbiano promossa, non può essere condannato (Cass. sent. n. 3981/2015). Non può avere rilevanza penale la condotta di chi abbia inteso sì condividere una critica nei confronti della persona offesa, ma nel farlo sia rimasto entro i limiti ben definiti dell’esercizio del proprio diritto di manifestazione del pensiero, senza eccedervi in alcun modo ed esercitando invece tale suo diritto nei limiti della continenza richiesta dall’ordinamento, quindi senza ricorrere alle espressioni offensive utilizzate da altri, nè dimostrando di volerle amplificare attraverso il proprio comportamento (Cassazione penale, sez. V, sentenza 29/01/2016 n° 3981)

Il reato, invece, sussiste – ad ogni effetto di Legge – anche nei confronti di colui che si limita ad aggiungere al post originale un successivo

COMMENTO AVENTE LA MEDESIMA PORTATA OFFENSIVA.
La condotta di postare un commento sulla bacheca Facebook, per la idoneità del mezzo utilizzato, realizza – infatti – la pubblicizzazione e la diffusione del commento stesso, nonché la sua circolazione tra un gruppo di persone, comunque, apprezzabile per composizione numerica (cfr.Trib. di Campobasso, Sez. pen., sent. n. 396/2017).

Ne consegue che anche la reputazione di una persona che per taluni aspetti sia stata già compromessa, può divenire oggetto di ulteriori illecite lesioni giacché gli elementi diffamatori aggiunti ben possono comportare una maggiore diminuzione (ovvero maggiore lesione) della reputazione della persona offesa nella considerazione dei consociati (cfr. Trib. di
Campobasso, Sez. pen., sent. n. 396/2017; Cass. Sez.V, 47452 del 7 dicembre 2004).