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DIFFAMAZIONE E DIRITTO ALL’IMMAGINE AI TEMPI DEL COVID

Nei giorni di quarantena forzata è capitato di verificare che alcune persone tendono a tenere comportamenti illeciti o comunque che violano le normative vigenti. Permane però il diritto alla riservatezza ed alla reputazione di ogni individuo.

Nei giorni di isolamento dettato dalle normative in merito al Coronavirus è capitato a tutti noi, ed in particolare a chi ha un forte senso del rispetto delle regole, di verificare che alcune persone tendono a tenere comportamenti illeciti o comunque che violano le normative vigenti. Tali comportamenti, che in una situazione di normalità sarebbero generalmente considerati al più riprovevoli e forse anche tollerati, divengono invece nella situazione che tutti viviamo quotidianamente, non ammissibili, in quanto possono mettere in pericolo la salute di ciascuno di noi e sono pertanto inaccettabili.

Ciò detto, peraltro, fermo restando che è del tutto legittimo esprimere il proprio diritto di critica, anche in modo diretto nei confronti di quei soggetti che paiono non rispettare le regole di comune convivenza che oggi rappresentano anche le regole fissate per evitare la diffusione del contagio, occorre fare sempre molta attenzione alle modalità con cui si manifesta il proprio dissenso.

Spesso infatti in questi giorni si assiste alla diffusione sui social di immagini di persone che escono di casa a piedi o in automobile e che vengono filmate a loro insaputa e la cui identità appare in chiaro, spesso accompagnata da altri elementi che ne rendono agevole l’identificazione ( numeri civici e vie delle loro abitazioni, targhe delle macchine). Tali immagini vengono oltretutto spesso condivise ed accompagnate da post nei quali le suddette persone vengono tacciate di aver violato norme di legge o addirittura di essere dei veri e propri untori, insinuando che siano soggetti alla misura della quarantena.

Anche qualora vi fosse fondamento in ciò che si vuole denunciare, ricordiamo tuttavia che una tale condotta costituisce un illecito. In tal modo infatti si viola la legge, ricorrendo ad una giustizia fai da te che è contraria proprio allo stato di diritto che vogliamo tutelare. Bene sarebbe invece segnalare i casi alle autorità preposte alle verifiche, le uniche che hanno la potestà di accertare se in effetti siano stati posti in essere dei comportamenti illegittimi e, in caso affermativo, di sanzionarli.

Permane, infatti, il diritto alla riservatezza ed alla reputazione di ogni individuo, diritto che non può venire assolutamente compromesso, posto altresì che le pur legittime segnalazioni devono essere verificate dagli organi preposti (polizia, carabinieri) che in caso di accertate violazioni irrogano le sanzioni previste dall’art 4 del D.L. 25 marzo 2020.

Coloro i quali, anziché rivolgersi alle autorità competenti, decidono deliberatamente di adottare soluzioni giustizialiste, pubblicando immagini di terzi senza il loro consenso sui social, ovvero condividendole su chat di gruppo, insinuando anche che costoro stiano violando la legge, commettono le seguenti violazioni:

  1. art 10 c.c. che tutela il diritto all’immagine delle persone e che stabilisce il diritto al risarcimento del danno e la cessazione dell’abuso da parte di chi espone o pubblica l’immagine di una persona o dei suoi congiunti ” fuori dei casi in cui l’esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti”;
  2. art 595 comma 3 c.p. ( diffamazione aggravata) che punisce con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a 516,00 € chi, comunicando con più persone ( e dunque anche sui social o nelle chat di gruppo o a mezzo posta elettronica), offende l’altrui reputazione.

Occorre dunque, anche in questa situazione emergenziale, prestare la massima attenzione ed utilizzare i social avendo riguardo al diritto alla riservatezza ed alla reputazione altrui.